ASSISANITARIA La polizza sanitaria on-line |
Condizioni generali e particolari di polizza
1. Persone assicurabili
Non sono assicurabili le persone che al momento della sottoscrizione del contratto abbiano compiuto il 65' anno di vita o che siano affette da alcolismo, tossicodipendenza o sieropositività HIV o sindromi correlate, schizofrenia, psicosi in genere o da infermità mentali determinate da sindromi organiche cerebrali. Resta precisato che, qualora tali condizioni si manifestino nel corso del contratto, l'assicurazione stessa cessa - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato - a norma dell'Art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l'indennizzo.
In caso di cessazione dell'assicurazione in corso la Società rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione stessa, la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
2. Oggetto della copertura
La polizza copre le spese mediche sostenute dagli Assicurati in caso di malattia, infortunio, parto o aborto terapeutico. Il Contraente può aderire alla polizza a favore degli Assicurati scegliendo quale formulazione di garanzia rendere operante tra le 2 previste. Nella versione più completa (Livello 2) la copertura è operante - con le modalità ed
i limiti di seguito indicati - per:
o RICOVERI
o SPESE PRE - POST RICOVERO
o PRESTAZIONI Dl ALTA SPECIALIZZAZIONE E VISITE SPECIALISTICHE
o AUSILI MEDICI
o CURE DENTARIE
o SPESE OTTICHE
o CURE TERMALI PRESCRITTE
3. Rischi esclusi dall'assicurazione
L'assicurazione non è operante per le spese relative a:
a) conseguenze dirette di infortuni, nonché di malattie, malformazioni e stati patologici, che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriormente alla adesione alla polizza, sottaciuti alla Società dal Contraente e/o dall'Assicurato con dolo o colpa grave all'atto della adesione alla polizza;
b) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla adesione alla polizza;
c) interventi finalizzati alla rimozione di mezzi di osteosintesi applicati all'Assicurato In occasione di interventi precedenti alla stipulazione della polizza:
d) cure delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
e) conseguenze di intossicazioni causate da abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
f) check-up clinici;
g) interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza:
h) terapie contro l'infertilità e per la fecondazione assistita;
i) prestazioni aventi finalità esclusivamente dietologiche o estetiche (sono però rimborsati gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da interventi chirurgici demolitivi);
j) cure dentarie - salvo quanto previsto dal Livello 2 -, protesi dentarie ed interventi di ortodonzia;
k) acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto previsto dal livello 2. Sono invece comprese in garanzia tutte le protesi applicate durante un intervento chirurgico non escluso dalla copertura;
l) conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accelleratrici, raggi x, ecc.), salvo che non siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche:
m) conseguenze di infortuni successivi alla adesione alla polizza ma derivati da sport aerei e automobilistici;
n) degenze dovute alla necessità dell'Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza quando le degenze ed i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
o) degenze in casa di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali, ancorché nell'ambito di istituti di cura:
p) conseguenze di guerre, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, incidenti atomici.
4. Ricovero in strutture convenzionale
POLIZZA TOP LIVELLO 1
Nel caso di ricovero, intervento ambulatoriale o Day hospital in strutture sanitarie convenzionate e con équipe mediche convenzionate, la polizza copre ciascun Assicurato
- fino ad un limite di L 500.000.000 per anno assicurativo - per le seguenti spese:
· esami, visite specialistiche, accertamenti diagnostici (compresi gli onorari dei medici) di cui l'Assicurato abbia avuto necessità nei 100 giorni precedenti un ricovero. Il rimborso del costo della prestazione o dell'eventuale ticket è integrale. purché si tratti di prestazioni rese necessarie dalla stessa malattia o infortunio che rende necessario il ricovero;
· onorari dell'équipe medica convenzionata (chirurgo, aiuto, assistente, anestesista ed ogni altro soggetto qualificato che ha partecipato all'intervento chirurgico o che ha comunque prestato la sua opera in favore dell'Assicurato durante il ricovero);
· le spese di trasporto in autoambulanza dell'Assicurato all'istituto di cura da lui scelto, con il limite di L. 1.000.000 per trasporto;
· diritti e costi di sala operatoria ed il materiale di intervento, incluse le protesi e gli apparecchi applicati durante l'intervento stesso;
· l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, i medicinali, gli esami, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi durante il periodo di ricovero. In aggiunta alla normale assistenza infermieristica che la struttura sanitaria garantisce a tutti i ricoverati, la polizza copre l'Assicurato per le spese per assistenza infermieristica personale, se necessaria in relazione alla patologia;
· le rette di degenza con il limite giornaliero di £. 500.000 (IVA inclusa) nonché le spese di vitto e pernottamento nella struttura sanitaria dell'accompagnatore. Le rette di degenza per terapia intensiva vengono sempre riconosciute integralmente, senza tenere conto del limite di cui sopra;
· gli esami, gli accertamenti diagnostici, i medicinali, le prestazioni mediche ed infermieristiche, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le cure termali (escluse le spese alberghiere) prescritti all'Assicurato in relazione alla malattia o infortunio che ha determinato il ricovero ed effettuati nei 100 giorni successivi ad un ricovero. Il rimborso del costo della prestazione o dell'eventuale ticket è integrale.
POLIZZA TOP EXTRA LIVELLO 2
Nel caso di ricovero, intervento ambulatoriale o Day hospital in strutture sanitarie convenzionate e con équipe mediche convenzionate, la polizza copre ciascun Assicurato - fino ad un limite di L 500.000.000 per anno assicurativo - per le seguenti spese:
· esami, visite specialistiche, accertamenti diagnostica (compresi gli onorari dei medici) dl cui l'Assicurato abbia avuto necessità nel 100 giorni precedenti un ricovero. Il rimborso del costo della prestazione o dell'eventuale ticket è integrale, purché si tratti di prestazioni rese necessarie dalla stessa malattia o Infortunio che rende necessario il ricovero;
· onorari dell'équipe medica convenzionata (chirurgo, aiuto, assistente, anestesista) ed ogni altro soggetto qualificato che ha partecipato all'intervento chirurgico oche ha comunque prestato la sua opera in favore dell'Assicurato durante i ricovero;
· le spese di trasporto in autoambulanza dell'AssIcurato all'istituto di cura da lui scelto, con il limite di L 1.000.000 per trasporto;
· i diritti e costi di sala operatoria ed il materiale di intervento, incluse le protesi e gli apparecchi applicati durante l'intervento stesso;
· l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, i medicinali, gli esami, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi durante il periodo di ricovero. In aggiunte alla normale assistenza infermieristica che la struttura sanitaria garantisce a tutti i ricoverati, la polizza copre l'Assicurato per le spese per assistenza infermieristica personale, se necessaria in relazione alla patologia;
· le rette di degenza con il solo limite generale del massimale assicurato, nonché le spese di vitto e pernottamento nella struttura sanitaria dell'accompagnatore;
· gli esami, gli accertamenti diagnostici, i medicinali, le prestazioni mediche ed infermieristiche, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le cure termali (escluse le spese alberghiere) prescritti all'Assicurato in relazione alla malattia o infortunio che ha determinato il ricovero ed effettuati nei 100 giorni successivi ad un ricovero. Il rimborso del costo della prestazione o dell'eventuale ticket è integrale.
Nel caso il ricovero sia dovuto a PARTO naturale o cesareo - e purché alla data del parto siano trascorsi almeno 12 mesi dall'inizio della copertura - la copertura prestata dalla polizza:
· comprende le normali visite, ecografie ed accertamenti sulla gravidanza, nonché le spese per il ricovero durante il quale ha luogo il parto naturale o cesareo, compresa la visita del neonatologo fino ad un indennizzo globale di:
Polizza TOP Livello 1: L. 7.000.000
Polizza TOP EXTRA Livello 2: L. 10.000.000
· comprende, con il solo limite generale del massimale di £. 500.000.000 annui, tutti i trattamenti e le prestazioni sanitarie erogate alla madre per curare malattie da gravidanza e puerperio, al nascituro per interventi o terapie geniche anche quando abbiano lo scopo di correggere difetti o malformazioni, al neonato per interventi o terapie successive al parto:
· è estesa gratuitamente al neonato fino alla seconda scadenza annuale di polizza successiva alla data del parto.
5. Ricovero in strutture non convenzionate
Nel caso di ricovero, intervento ambulatoriale o Day hospital in strutture sanitarie non convenzionate o con utilizzo di équipe mediche non convenzionate, la polizza rimborsa all'Assicurato:
· integralmente le spese sostenute prima e dopo il ricovero, come descritte all'Art. 4 e sempre che siano rimborsabili secondo lo stesso articolo di contratto;
· l' 80% delle fatture emesse dalla struttura sanitaria non convenzionata - pubblica o privata - presso la quale è avvenuto il ricovero;
· l' 80% delle fatture emesse dall'équipe medica non convenzionata che ha prestato la sua opera durante il ricovero dell'Assicurato.
A carico dell'Assicurato resterà sempre e comunque un importo minimo di L. 1.000.000 per ciascun ricovero; nel caso di più ricoveri successivi nel corso della stessa annualità assicurativa ma dovuti alla stessa patologia, la franchigia minima di L. 1.000.000 viene applicata una sola volta, mentre resta valido il rimborso del solo 80% delle spese sostenute dall'Assicurato.
Il massimale annuo in caso di ricovero, intervento ambulatoriale o Day hospital in strutture sanitarie estere non convenzionate o con utilizzo di équipe mediche non convenzionate è limitato a £. 150.000.000.
6. Ricoveri a totale o parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale
Se il ricovero avviene in struttura sanitaria pubblica (ospedale, clinica universitaria ecc.) o in casa di cura accreditata dal S.S.N., la polizza riconosce all'Assicurato, in alternativa:
· l'indennità giornaliera prevista dall'opzione scelta ed indicata nel prospetto delle garanzie:
Polizza TOP Livello 1 £. 150.000
Polizza TOP EXTRA Livello 2 £. 300.000
Tale indennità viene riconosciuta se tutti i costi di trattamento sanitario sono rimasti a carico del S.S.N. e pertanto l'Assicurato non richiede il rimborso di alcuna spesa relativa al ricovero. L'importo viene riconosciuto per ciascun giorno intero di ricovero con pernottamento.
· Le spese fatturate all'Assicurato dalla struttura sanitaria e/o dall'équipe medica che lo ha avuto in cura durante un ricovero effettuato in "Reparto Solventi". Tali spese vengono riconosciute con le stesse modalità e limiti previsti negli Artt. 4 e 5 della polizza, I tickets vengono sempre rimborsati per intero.
7. Malattie preesistenti alla stipula della polizza
Le spese sanitarie sostenute dall'Assicurato in conseguenza di malattie, malformazioni o difetti fisici preesistenti alla stipula della polizza sono:
· comprese in garanzia - e quindi rimborsabili - se la malattia, malformazione o difetto viene dichiarata nel questionano sanitario compilato dall'Assicurato prima della stipula del piano, accettata dalla Società e sempreché venga corrisposto il relativo
sovrappremio;
· compresa in garanzia, a decorrere dal 180 giorno successivo a quello dell'effetto dell'assicurazione, per le conseguenze di stati patologici non ancora manifestatisi al momento della stipulazione del contratto, ma insorti - secondo giudizio medico -anteriormente a tale data;
· escluse dalla garanzia - e quindi non rimborsabili - se lo stato patologico era già stato diagnosticato all'Assicurato prima della stipula della polizza e l'Assicurato non lo ha dichiarato nel questionano medico.
8. Servizi di assistenza
La polizza mette a disposizione degli Assicurati i seguenti servizi di assistenza, forniti dalla società INTER PARTNER ASSISTANCE Spa, con sede in Roma, Via Salandra 18.
9. Effetto dell'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato dal Contraente quale data di decorrenza, previa accettazione da parte della Società; tale data di effetto non potrà comunque essere anteriore alla data in cui il Contraente avrà firmato la proposta di adesione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 deI Codice Civile. Dopo 45 giorni dalla scadenza del premio insoluto la garanzia cessa definitivamente ed il contratto si considera risolto.
10. Decorrenza della garanzia
La copertura prestata dalla polizza prende effetto:
o dalla data di decorrenza indicata sul contratto:
o dopo 30 giorni, per le malattie;
o dopo 180 giorni, per le conseguenze di patologie preesistenti, sempre che dichiarate nel questionario sanitario, accettate dalla Società e sempre che sia stato pagato il sovrappremio:
o dopo 180 giorni per le conseguenze di stati patologici non ancora manifestatisi al momento della stipulazione del contratto, ma insorti - secondo giudizio medico - anteriormente a tale data;
o dopo 270 giorni per le malattie legate alla gravidanza;
o dopo 360 giorni per il parto.
11.Inserimento in garanzia e pagamento dei premi
All'atto dell'inserimento in garanzia la Società calcola il premio a corrispondersi da ciascun Assicurato dal giorno dell'inserimento al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in corso; il calcolo viene effettuato in 36Oesimi del premio annuo stabilito. Le rate di premio vengono composte alla Società dal Contraente per il tramite della società di gestione incaricata.
12. Durata del contratto
li presente contratto decorre dalla data di effetto e scade al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in corso al momento del perfezionamento; in assenza di disdetta inviata almeno 60 giorni prima della scadenza da una delle Parti (Contraente o Società), la polizza si intende automaticamente rinnovata per l'annualità successiva.
La società può avvalersi della facoltà di disdetta in occasione della prima o seconda scadenza annuale, dopodiché non potrà più avvalersene fino al compimento degli 80 anni di età di ciascuno degli Assicurati. Resta inteso che la Società rinuncia espressamente alla facoltà di recedere dalla singola polizza e che tale sua facoltà rimane limitata al recesso collettivo da tutte le polizze in portafoglio all'Agente, fatti salvi eventuali obblighi derivanti dalla Legge. Si precisa che, qualora si manifestino nel corso del contratto affezioni che implichino la non assicurabilità come descritto nell'Art. 1 , l'assicurazione stessa cessa - Indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato - a norma dell'Art. 1898 Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l'indennizzo.
l3. Adeguamento annuale dei premi
La Società proporrà al Contraente - al 31 dicembre di ogni anno e tenuto conto dell'aumento del costi sanitari e dell'aumento o aggravamento del rischio . il premio che ciascun Assicurato deve versare per l'annualità successiva. Qualora l'incremento richiesto ecceda il 6% del premio dell'anno precedente, la Compagnia si obbliga a comunicare al Contraente l'entità dell'incremento almeno 90 giorni prima della scadenza.
La prima variazione del premio sarà applicata al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.
14. Va1idità territoriale dell'assicurazione
La copertura è valida in tutti I Paesi.
15. Sinistri causati da colpa grave
L'assicurazione è operante anche per i sinistri causati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente o di eventuali beneficiari dell'indennizzo.
16. Denuncia del sinistro ed obblighi dell'Assicurato
ASSISTENZA DIRETTA
(Assistenza in strutture convenzionale)
L'Assicurato, per avvalersi del servizio ASSISTENZA DIRETTA, dovrà telefonare al numero indicato sulla Carta Sanitaria e richiedere l'autorizzazione alla Centrale Operativa Medica. La Centrale Operativa Medica, dopo aver verificato tutte le informazioni preliminari per l'operatività della garanzia, provvederà direttamente alla prenotazione presso l'istituto di cura/centro diagnostico e/o medici convenzionati; la comunicazione alla Centrale Operativa Medica costituisce assolvimento all'obbligo di denuncia di sinistro.
Se l'Assicurato desidera utilizzare una struttura sanitaria e/o medici o chirurghi non convenzionati, può comunque richiedere alla Centrale Operativa Medica - con un preavviso di almeno 3 giorni-di organizzare il pagamento diretto delle spese. In questo caso la Centrale Operativa Medica si adopererà per contattare la struttura o il professionista scelto dall'Assicurato e concordare l'eventuale pagamento diretto da parte della Compagnia.
ASSISTENZA INDIRETTA
(Assistenza in strutture non convenzionale)
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia deve essere corredata, o tempestivamente seguita, da certificazione medica che contenga la diagnosi (cartella clinica).
In entrambi i casi l'Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e produrre copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria utile per la liquidazione del Sinistro, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico da segreto professionale.
17. Collegio dei medici
Le Parti hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione medica che ha dato origine alla richiesta di indennizzo oggetto delle coperture prestate dalla presente polizza. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominali uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio dei Medici avrà sede nel Comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato dove è presente un Istituto di Medicina Legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio dei Medici sono vincolanti per le Parti.
18. Arbitrato
Qualsiasi controversia fra l'Assicuratore ed il Contraente avente ad oggetto l'entità del rimborsi liquidabili per le prestazioni oggetto della presente polizza sarà rimessa al giudizio di un collegio di tre arbitri nominati come di seguito indicato. La Parte che instaura il giudizio arbitrale dovrà contestualmente designare il proprio arbitro e comunicarlo all'altra Parte. La Parte chiamata al giudizio arbitrale dovrà entro 20 giorni designare il proprio arbitro. I due arbitri di Parte designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di presidente del Collegio Arbitrale. Qualora gli arbitri nominati dalle Parti non raggiungano entro 20 giorni l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, questi verrà designato dal Presidente della Corte d'Appello di Milano, il quale sarà pure adito qualora la Parte chiamata nel giudizio arbitrale non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato o qualora pervengano designazioni divergenti. Il procedimento arbitrale cosi instaurato avrà carattere rituale e gli arbitri dovranno giudicare secondo diritto.
19. Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per lo stesso rischio, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1910 del Codice Civile.
20. Modifiche dell'assicurazione
Le modifiche contrattuali devono essere provate dalle Parti per iscritto.
21. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
22. Oneri fiscali dell'assicurazione
Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, tutti gli oneri fiscali relativi al contratto.
23. Società di gestione
La Società dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto fino alla sua scadenza ad April Spa con sede in Milano, Via Cino del Duca 5. L'incasso dei premi di polizza sarà effettuato da April Spa, la quale provvederà al successivo versamento alla Compagnia assicuratrice. Ogni comunicazione inviata dal Contraente o Assicurato alla società di gestione si intenderà come fatta alla Compagnia.
CONDIZIONI VALIDE SOLO PER POLIZZE TOP
EXTRA LIVELLO 2
A) Prestazioni fuori ricovero: alta specializzazione e visite specialistiche
La polizza rimborsa - nel limite di L. 5.000.000 per anno assicurativo e per nucleo familiare - le spese sostenute per le seguenti prestazioni ricevute senza che ci sia stato ricovero:
· TAC, Risonanza Magnetica Nucleare ed ogni altra prestazione di medicina nucleare, endoscopia, radioterapia, ecocardiografia, mammografia, amniocentesi, dialisi, ecodoppler, alta diagnostica radiologica;
· onorari per visite specialistiche, escluse quelle pediatriche,odontoiatriche ed ortodontiche. Sono pure escluse le visite specialistiche "di routine" o di mero controllo.
Il rimborso sarà integrale se la prestazione o la visita viene effettuata presso una struttura sanitaria convenzionata con la Carta Sanitaria. In caso contrario, il rimborso è limitato al 70% della spesa sostenuta, con il minimo di L. 100.000 per prestazione a carico dell'Assicurato.
B) Ausili medici
La polizza rimborsa all'Assicurato - nei limite di L. 500.000 per persona e per anno - gli ausili sanitari prescritti da un medico come stampelle, collarino Minerva, corsetti, supporti ortopedici, con esclusione delle protesi auditive.
C) Contributo spese per cure dentarie
La polizza contribuisce - nella misura dei 50% del costo fatturato e con il limite di L. 1.000.000 per anno e per persona - alle spese sostenute dall'Assicurato per le cure dentarie. Le spese per l'acquisto di protesi e per l'ortodonzia sono escluse dalla garanzia, ma l'Assicurato può usufruire - presso la rete di dentisti convenzionati con la società Day Medical - di agevolazioni per tali spese.
D) Spese ottiche
La polizza rimborsa - nel limite di L. 300.000 per persona e per anno assicurativo - le spese sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di lenti da vista correttive o di lenti a contatto fisse (non "usa è getta") che gli siano state prescritte da un medico oculista per la prima volta o a seguito di modifica del "visus".
E) Cure termali
La polizza rimborsa - con il limite di L. 35.000 al giorno e per un massimo di 30 giorni l'anno - le cure termali prescritte all'Assicurato da un medico. Non sono comunque rimborsabili le spese relative al trattamento alberghiero.
I SERVIZI Dl ASSISTENZA
8.1 ACCESSO ALLA CENTRALE
La Centrale Operativa 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno è a disposizione degli Assicurati per fornire immediatamente assistenza mediante Linea Verde dedicata. Per le chiamate dall'estero sarà a disposizione una linea urbana.
8.2 CONSULENZA MEDICA
Il servizio medico di Inter Partner Assistance, composto da un Direttore Sanitario e da un équipe di medici qualificati e specializzati - disponibili 24 ore su 24 - è competente nel fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere sanitario:
o reperimenti di mezzi di soccorso d'urgenza;
o organizzazione di consulti medici;
o centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie con relativa disponibilità letti;
o centri per cure termali;
o segnalazioni di laboratori e centri diagnostici;
o esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'estero.
Il Servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
8.3 REPERIMENTO ED INVIO DI UN MEDICO D'URGENZA IN ITALIA
Qualora l'Assicurato abbia necessità di reperire urgentemente un medico e non riesca a mettersi in contatto con il proprio medico curante, potrà contattare la Centrale Operativa che provvederà ad inviarne uno convenzionato. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Società organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino, mediante autoambulanza. La Società terrà a proprio carico i costi relativi. La prestazione sarà fornita massimo 3 volte l'anno per Assicurato.
8.4 REPERIMENTO ED INVIO DI UN'AMBULANZA
In caso di infortunio e/o malattia improvvisa, qualora l'Assicurato necessiti, a giudizio del medico curante e dei medici della Società di un trasporto in autoambulanza, la Società provvederà alla ricerca, al reperimento e all'invio della stessa. La prestazione è a carico della Società nei casi d'urgenza, per un massimo di 3 volte per anno per Assicurato.
8.5 REPERIMENTO ED INVIO DI MEDICINALI URGENTI ALL'ESTERO
Nel caso in cui l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessiti di specialità medicinali non reperibili in loco (ma regolarmente registrate in Italia) ed in mancanza di medicinali locali sostitutivi, potrà rivolgersi alla Centrale Operativa per richiederne l'invio. Tale servizio sarà assoggettato alle vigenti norme italiane e del Paese in cui si trova l'Assicurato nonché alle norme che ne regolano il trasporto: restano a carico della Società le spese inerenti l'invio delle specialità in questione. Il costo di queste ultime resta a totale carico dell'Assicurato. Al fine di ottimizzare i tempi l'Assicurato dovrà comunicare: nome del farmaco, modalità di somministrazione e nome della casa farmaceutica.
8.6 RIMPATRIO SANITARIO
In caso di infortunio e/o malattia improvvisa all'estero e qualora l'Assicurato necessiti, a giudizio dei medici della Società e dei medici curanti presso la struttura ospedaliera in cui egli si trova ricoverato, di un trasferimento in una struttura sanitaria in Italia, più idonea e specializzata alle cure del caso, la Società provvederà a sue spese ad organizzare il trasporto sanitario con il mezzo più appropriato per il prosieguo delle cure e/o ulteriori indagini diagnostiche.
Tale mezzo potrà essere:
o aereo sanitario (previsto solo per i Paesi Europei e per i Paesi del Bacino Mediterraneo);
o aereo di linea classe economica, se necessario con posto barellato;
o autoambulanza;
o treno di prima classe, eventualmente in vagone letto.
Se ritenuto necessario dal servizio medico della Centrale Operativa, verrò fornita l'assistenza medica e/o infermieristica durante il rimpatrio sanitario. Il trasporto, la sua organizzazione e l'eventuale costo del personale sanitario necessario durante il rientro saranno a carico della Società. La Società ha la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o le lesioni che a giudizio del servizio medico della Società, possano essere curate in loco o che non pregiudichino la prosecuzione del viaggio. La prestazione non verrà altresì fornita in quel casi un cui si contravvenga a norme sanitarie nazionali o internazionali.
8.7 RIENTRO DEI FIGLI MINORI
(Garanzie valida ad oltre 100km dal domicilio abituale dell'Assicurato)
Qualora, in caso di ricovero sanitario dell'Assicurato, in viaggio con figli minori di anni 15, questi ultimi si trovassero senza un accompagnatore maggiorenne, la Società provvederà, su richiesta, all'organizzazione del loro rientro, tenendo a proprio carico le relative spese. Se le circostanze lo richiederanno la Società metterà a disposizione un accompagnatore.
8.8 VIAGGIO Dl UN PARENTE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa, l'Assicurato in viaggio venga ricoverato in una struttura sanitaria per un periodo superiore a 7 giorni, la Società fornisce a proprie spese un biglietto ferroviario di prima classe o aereo in classe economica A/R per permettere ad un familiare, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.
8.9 INVIO DI UN INFERMIERE A DOMICILIO
Qualora nella settimana successiva al rientro dal ricovero in ospedale l'Assicurato avesse bisogno di essere assistito, su richiesta, la Società provvederà a reperire ed inviare, al domicilio dello stesso, un infermiere. Il costo di tale prestazione resta a carico della Società fino ad un massimo di L 100.000 al giorno e L 500.000 per evento.
SIGNIFICATO DEI TERMINI CONTENUTI NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale.
Assicurato: la persona fisica in favore della quale è prestata l'assicurazione.
Assicurazione: il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.
Carta Sanitaria: la carta personale che viene rilasciata a ciascun Assicurato e che gli consente di accedere senza spese alle strutture sanitarie convenzionate.
Compagnia o Società: CARDIF ASSICURAZIONI Spa - Largo Toscanini, 5-20122 Milano.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto e si impegna a pagare il premio.
Day hospital: la degenza esclusivamente diurna, ancorchè non ininterrotta, in istituto di cura, documentata da cartella clinica - dalla quale risultino anche i giorni di effettiva permanenza dell'Assicurato nell'Istituto di cura - per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo, che non comportano la necessità di un ricovero, ma richiedono, per loro natura e complessità, l'esigenza di un regime di assistenza medica ed infermieristica continue.
Équipe medica convenzionata: il personale medico che presta la sua opera durante il ricovero dell'Assicurato e che riconosce la Carta Sanitaria come mezzo di pagamento diretto delle proprie competenze.
Franchigia: la somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all'Assicurato l'importo garantito.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Intervento chirurgico: atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni.
Istituto di cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente ad infortunio.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l'assicurazione.
Ricovero: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in istituto di cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in Day hospital o in ambulatorio.
Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: la somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del ricovero, Day hospital, intervento chirurgico garantito dal contratto assicurativo e reso necessario a seguito di infortunio, malattia o parto.
Struttura sanitaria convenzionata: la casa di cura privata, l'ospedale, la clinica universitaria italiana o estera che - alla data del ricovero dell'Assicurato - riconosce la Carta Sanitaria come mezzo di pagamento diretto delle prestazioni sanitarie coperte dalla polizza ed erogate all'Assicurato.
dal 1928 STEFFANO, Assicuratori in Milano
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